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USURA ORIGINARIA DEL LEASING NEL TEG PATTUITO IN CASO DI EVENTUALE RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Un estratto del commento, disponibile in calce unitamente all'Ordinanza del Tribunale fiorentino:

 

Il provvedimento annotato offre spunti interessanti perché, nell’ammette i quesiti al CTU proposti dall’utilizzatore (verosimilmente ritenuti utili ai fini del decidere), dimostra la volontà dell’Estensore di verificare l’usurarietà del leasing comprendendovi anche il costo complessivo (TEG) pattuito in caso di inadempimento, ritenendo evidentemente rilevanti ai fini usura anche quei costi, potenziali ed eventuali, che esulano dalla fisiologia del rapporto; in tal modo dà piena applicazione al principio dell’onnicomprensività dei costi ai fini usura codificato dall’art. 644 c.p., il quale espressamente annichilisce, ritenendole irrilevanti, tutte le differenze teleologiche dei costi collegati al finanziamento, sì da qualificare come contra legem l’esclusione dal computo usurario di voci di costo facendo perno sulla loro natura o funzione; la voluta onnicomprensività (“qualsiasi titolo”) del Legislatore speciale dell'usura,  pone i costi tutti sullo stesso piano, con il solo comun denominatore dell'esser connessi al credito e del non consistere in imposte e tasse.  

Poiché la produzione delle conseguenze sanzionatorie penali ex art. 644 c.p. e civili ex art. 1815, 2° comma, c.c., è conseguente alla semplice esposizione al pericolo del patrimonio individuale e del mercato del credito; poiché l’esposizione al pericolo viene perpetrata con la pattuizione della clausola usuraria la quale si connota, appunto, come “pericolosa” nella misura in cui può (in via potenziale ed eventuale) consentire all’intermediario l’incasso di costi oltre soglia, del tutto correttamente il Giudice fiorentino  ha ritenuto di indagare l’usurarietà pattizia del contratto benché questo sia stato estinto e benché la datio di quel costo, al momento dell’azione in giudizio, non avrebbe più potuto verificarsi: è appena il caso di precisare che la data dell’intervenuta estinzione del leasing era successiva alla individuata finestra temporale e che il costo complessivamente pagato dall’utilizzatore a quella data non era debordante il tasso soglia vigente al momento della pattuizione; la doglianza portata in giudizio era relativa al TEG che si rilevava usurario solo se corrisposto entro il dedotto lasso temporale, dunque quale onere meramente eventuale che, ex ante, si connotava come potenzialmente debordante.

Deve dunque darsi atto al Giudice fiorentino di aver colto nel segno l’intima natura del sistema rimediale offerto dal presidio antiusura; il costo promesso in pagamento dall’utilizzatore in caso di inadempimento, come la mora, è eventuale; ma il carattere eventuale non impedisce all’onere di partecipare al vaglio, che è incentrato sulla pattuizione: il presidio antiusura si disinteressa dell’an e del quomodo relativo all’ingresso della fase eventuale, ma valorizza  il momento della pattuizione e dunque della promessa usuraria.

È quanto appunto di recente affermato da Cass. SS.UU. 19 ottobre 2017, n. 24675, la quale, se da un lato ripudia la fattispecie della c.d. usura sopravvenuta che dipenda da fattori non conoscibili al momento pattizio, di fatto ha valorizzato temporalmente il vaglio usurario allocandolo al solo momento della pattuizione, riconoscendo implicitamente a contrariis la portata debordante, futura e potenziale, di quei costi che sono invece ex ante conoscibili dalla lettura del contratto - pertanto calmierabili dall’intermediario, se volesse, al momento della stesura contrattuale.

Ma anche la di poco precedente Cassazione Civile, sez. VI-1, 4 ottobre 2017, n. 23912 ha accentuato la ininfluenza, ai fini usura, del concreto pagamento degli interessi usurari, ricalcando, invece, la valenza giuridica ai fini sanzionatori della sola promessa o convenzione degli stessi e del tempo, quello della pattuizione, in cui sono state rese: “l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che <<se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi>> e ai sensi  dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in L. 28 febbraio  2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite  stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque  convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del  loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del  creditore e la controprestazione del debitore”: probabilmente, ad avviso di chi scrive, in quest’ultima locuzione la Suprema Corte ha messo a nudo il cuore pulsante dell’intero presidio antiusura. 

Infine non può sottacersi anche la cura che il Tribunale di Firenze ha profuso nel confezionamento dei quesiti posti al CTU, come chiaramente evincibile dalla lettura dell’ordinanza: è indice che una parte importante della Magistratura inizia a dare tangibili segni di perizia giuridica (ma anche tecnica) che sono imprescindibili per poter rispondere, con una Giustizia di qualità, al complesso sub universo giuridico (ma anche tecnico) del contenzioso bancario.


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