Indennità
Spese di avvio del procedimento
Le spese di avvio del procedimento sono in misura fissa, pari a € 40,00 (oltre IVA) per liti di un valore fino ad € 250.000,00 o € 80,00 (oltre IVA) per liti superiori ad € 250.000,00 per ciascuna parte, e sono versate dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione, e da ciascuna parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al procedimento; l’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
Nel caso di più parti istanti: l’importo di € 40,00/ € 80,00 oltre IVA dovrà essere versato da ogni parte istante
Nel caso di più parti convocate, a partire dal secondo convenuto, l’istante dovrà versare un supplemento di € 15,00 oltre IVA per ciascuno altra parte da convocare
Spese di mediazione
Le spese di mediazione comprendono l’onorario del mediatore e i costi di amministrazione della procedura e sono commisurate al valore della lite, indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. L’importo delle spese di mediazione (determinabile secondo i valori elencati nella Tabella ministeriale di seguito riportata) deve essere versato dopo la sessione preliminare informativa nel momento in cui le parti decidono di entrare in mediazione, da tutte le parti coinvolte nel procedimento di mediazione, nello specifico:
TABELLA IN AGGIORNAMENTO
L’ammontare dell’indennità, dovuta per ciascun centro di interesse, è legato al valore della lite indicato nell’istanza di mediazione, a norma del Codice di procedura civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo di mediazione ASSO CTU decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti. In questi casi, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. In caso di raggiungimento dell’accordo è prevista per legge una maggiorazione.
In base al D.M. n.180/2010 e successive modifiche, le spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento sono aumentate:
In caso di successo della mediazione entrambe le Parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000. Si ricorda che in caso di giudizio successivo, tutte le spese di mediazione sostenute rientrano tra le spese rimborsabili dalla parte soccombente che possono essere richieste al giudice ex art. 91 c.p.c.
In ogni caso, i criteri di determinazione dell’indennità devono essere conformi all’art. 16 del DM 180/2010 e successive integrazioni e modificazioni.
VALORE DELLA LITE | SPESE (PER PARTE) | RIDUZIONE DI UN TERZO (DM 180/10) |
---|---|---|
Fino a € 1.000 | € 65 | € 43,33 |
da € 1001 a € 5.000 | € 130 | € 86,67 |
da € 5.001 a € 10.000 | € 240 | € 160 |
da € 10.001 a € 25.000 | € 360 | € 240 |
da € 25.001 a € 50.000 | € 600 | € 400 |
da € 50.001 a € 250.000 | € 1.000 | € 666,67 |
da € 250.001 a € 500.000 | € 2.000 | € 1.000 |
da € 500.001 a € 2.500.000 | € 3.800 | € 1.900 |
da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 5.200 | € 2.600 |
oltre € 5.000.001 | € 9.200 | € 4.600 |
Gli importi sono Iva esclusa
VALORE DELLA LITE | SPESE (PER PARTE) |
---|---|
Fino a € 1.000 | € 150 |
da € 1.001 a € 5.000 | € 250 |
da € 5.001 a € 10.000 | € 350 |
da € 10.001 a € 25.000 | € 500 |
da € 25.001 a € 50.000 | € 750 |
da € 50.001 a € 250.000 | € 1.500 |
da € 250.001 a € 500.000 | € 2.500 |
da € 500.001 a € 2.500.000 | € 5.000 |
da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 7.500 |
oltre € 5.000.001 | € 12.000 |
Gli importi sono Iva esclusa